In Gazzetta Ufficiale la Legge 19 novembre 2021 n. 165, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, che pubblichiamo, già entrata in vigore. Dispone novità importanti in merito al controllo ed al possesso della certificazione verde.
Esonero dai controlli per i lavoratori che, previa richiesta al datore di lavoro, consegnano la certificazione verde
Prevista la possibilità, tramite richiesta, sia per i lavoratori pubblici che privati, di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati viene stabilito che nel caso si verifichi tale fattispecie, il lavoratore non incorre in sanzioni e la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Possesso e verifica del green pass lavoratori in somministrazione
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni in ordine a possesso ed all’esibizione su richiesta del green pass per l’acceso al luogo di lavoro, compete all’utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.