PNRR. Due nuove e importanti circolari della Ragioneria dello Stato

La Ragioneria dello Stato ha pubblicato due nuove importanti circolari relative al PNRR.

  • La prima circolare, pubblicata il 30 dicembre, contiene la guida operativa volta ad assistere le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente. La guida fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti.
  • La seconda circolare, pubblicata il 31 dicembre, chiarisce che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, in conformità ai principi immanenti nell’ordinamento domestico volti a non consentire l’indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche, le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato. La circolare spiega che esiste una differenza tra doppio finanziamento e cumulabilità: “il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”; la cumulabilità invece “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento”. Quest’ultima fattispecie è prevista dall’art. 9 del Regolamento UE 2021/241 (RRF), là dove recita: “il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri – programmi e strumenti dell’Unione”. La Ragioneria dello Stato specifica apertamente che “quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.

Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32

Allegato-alla-Circolare-del-30-dicembre-2021-n-32_checklist

Circolare-del-31-dicembre-2021-n-33

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