Contributi dei Comuni in favore delle fondazioni: condizioni e divieti in una delibera Corte dei Conti Lombardia

Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità di utilizzare le somme a valere sulle assegnazioni del Fondo funzioni fondamentali di cui ex. art. 106, d.l. 34/2020, come contributo straordinario concesso alle fondazioni ed enti partecipanti per coprire le maggiori spese causate dall’emergenza epidemiologica in corso, nonché risanare il disavanzo di gestione causato sempre dall’evento eccezionale.

Il Comune, risulta, infatti, essere membro fondatore, insieme ad altri Comuni, di una fondazione che gestisce una RSA e un Centro Diurno Integrato, fondazione che, a causa dell’emergenza sanitaria che ha comportato la riduzione degli ospiti della Residenza, ha subito maggiori spese e minori entrate.

I magistrati contabili della Lombardia, con delibera 282/2021 depositata in data 6 dicembre 2021, che pubblichiamo, hanno ricordato che l’istituzione del fondo, ex art. 106, d.l. 34/2020, è nata con l’intento di evitare che le perdite subite dagli enti locali a causa dell’emergenza sanitaria in corso, potesse compromettere la capacità degli stessi di realizzare le funzioni fondamentali di cui ex. art. 13 co. 1, d.lgs. 267/2000.

Tra queste funzioni, si collocano anche quelle relative alla “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”, di cui ex art. 14, comma 27, lett. g), d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, fra le quali si ritrovano anche gli interventi a favore degli anziani e soggetti a rischio esclusione sociale.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la consolidata giurisprudenza in materia ammette l’astratta possibilità per gli enti locali di utilizzare le risorse, di cui art. 106 sopra richiamato, in favore di una fondazione che ha dovuto far fronte a maggiori spese e minori entrate, con la necessità di “commisurare il contributo alle perdite economiche riconducibili all’emergenza pandemica, escludendo qualunque intervento di ripiano di perdite”.  La giurisprudenza contabile richiamata nella delibera in commento, (Sez. cont. Abruzzo 5/2017Sez. Piemonte 201/2017Sez. Lombardia  162/2018) ha, infatti, più volte ribadito che un ente locale non può effettuare il ripiano delle perdite di una fondazione, poiché “il concetto stesso di perdita da ripianare è estraneo alla nozione di fondazione, che si caratterizza, – invece – per la centralità dell’elemento patrimonio (…) sufficiente per il raggiungimento degli scopi propri della fondazione”.

I magistrati contabili hanno ribadito la possibilità per gli enti di utilizzare una quota delle risorse erogate dal fondo di cui ex art. 106, d.l. 34/2020, per effettuare trasferimenti in favore delle fondazioni, a condizione che l’attribuzione sia correlata con l’esercizio delle funzioni fondamentali del comune, al fine di compensare le maggiori spese e le minori entrate causate dall’emergenza sanitaria e, “assicurando una adeguata rendicontazione dell’attività svolta che consenta di verificare che le risorse attribuite sono state effettivamente utilizzate per gli scopi previsti”.

da self-entilocali.it

Erogazione a fondazioni-Corte dei Conti-282-2021-Lombardia

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