Sono stati assegnati dal Ministero dell’interno con il decreto 18 gennaio 2022, che pubblichiamo, le risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, stanziate dall’articolo 30, comma 14-bis, del dl 34/2019 (dl “Crescita”), come modificato dall’articolo 51, comma 1, lettera a), del dl 104/2020 (dl “Agosto”). Per l’annualità 2022 la dotazione del fondo è di 168 milioni di euro.
Tali contributi – assegnati in cifra fissa a ciascuno dei 1.996 comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per un importo pari ad 84.168,33 euro – sono finalizzati al potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.
Si ricorda che su espressa richiesta dell’ANCI i contributi agli investimenti per i piccolissimi comuni sono stati prima stabilizzati e successivamente incrementati, con le seguenti modalità: 168 milioni per le annualità 2022 e 2023, 172 milioni per il 2024, 140 milioni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni a decorrere dal 2034.
Gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2022. (art. 51, co. 1, lett. a, del dl 104/2020). A tal fine farà fede la data di aggiudicazione definitiva del contratto.
Nei casi di mancato rispetto del suddetto termine o di parziale utilizzo, verificati attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è prevista la revoca del contributo, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale.
I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “contributo piccoli investimenti” (sezione anagrafica -“strumento attuativo”).
I contributi saranno erogati per una prima quota, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori e per una seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
da dait.interno.gov.it
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