Il Parlamento ha inserito una disposizione (art. 16, comma 3-bis), in sede di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che chiarisce in modo inequivoco che il convenzionamento tra pubbliche amministrazioni per l’utilizzo di graduatorie concorsuali ai fini dell’assunzione dei candidati risultati idonei, può riguardare anche enti di comparti diversi, inclusi le regioni e gli enti locali.
Pubblichiamo il testo coordinato del decreto convertito e di seguito la formulazione testuale della norma: “In considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.”
Quaderno. Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale. Anci