Appalti banditi su progetti di fattibilità. Il MIMS chiarisce i limiti: la deroga vale solo per PNRR e PNC

Nel caso di appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori senza finanziamento di fondi PNRR e PNC, non è possibile mettere a base di gara soltanto il PFTE.

A confermarlo è il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il parere che pubblichiamo, inerente al quesito posto da una stazione appaltante sulle possibili deroghe all’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto “Semplificazioni-bis”). La disposizione, il cui effetto discende da quanto stabilito dal D.L. n. 32/2019 (cd. “Sblocca Cantieri”), che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 il divieto di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, prevede la possibilità di bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE).

Come ha spiegato il MIMS, la previsione dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021, rappresenta una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente interpretazioni estensive. L’ambito di applicazione è infatti determinato nel comma 1 dello stesso art. 48 e riguarda le “procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea”.

Di conseguenza, è ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e l’esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) soltanto ed esclusivamente per queste procedure.

Questo perché la deroga di cui al comma 5 è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati dal comma 1 dello stesso art. 48 e quindi alla realizzazione, in maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall’Unione europea. In particolare, spiega il MIMS, l’appalto integrato “derogante” sarà utilizzato esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea mediante fondi strutturali. Per i suddetti interventi non vige quindi il divieto di cui all’art. 59 comma 1 quarto periodo (attualmente sospeso).

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 48 comma 1, al momento risulta possibile l’affidamento a mezzo di appalto integrato di cui al comma 1 dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici, sulla base del progetto definitivo.

da mit.gov.it

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