La candidatura del Comune, nell’ambito dei progetti finanziati con i fondi del PNRR, non può essere espressa in termini generici e meramente programmatici, stante la carente specifica formazione di volontà da parte dell’Ente.
Questo è quanto affermato dalla sez. prima del TAR Valle d’Aosta nella sentenza n. 1371/2022, con cui i giudici amministrativi hanno dichiarato non idonea la delibera della Giunta di un Comune che approvava l’accordo quadro di cooperazione con un’università al fine di avvalersi del supporto nella progettazione delle attività legate al PNRR.
Il caso oggetto di ricorso ha visto un Comune agire contro la Regione per l’annullamento della deliberazione della Giunta Regionale con la quale era stato individuato il progetto pilota, presentato da altro comune, per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi storici a rischio o in stato di abbandono finanziato nell’ambito della Linea di azione “A” della misura 2.1 “Attività dei Borghi” del PNRR.
Il Comune ha censurato, in sede di motivi aggiunti, la non ammissione della proposta dallo stesso presentata in quanto ritenuta priva della manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune, chiedendo anche la condanna della Regione al risarcimento del danno patito per la denegata ipotesi di mancata individuazione del rispettivo progetto quale progetto pilota per la Regione da presentarsi al Ministero della Cultura ai fini della concessione della misura di aiuto prevista dalla Linea di Azione “A” sopra citata.
I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso affermando che nel caso di specie non sussiste specifica formazione di volontà da parte dell’Ente, sia per quanto riguarda le linee di azione che per i contenuti della proposta. Il solo intento di promuovere la candidatura del Comune per l’ottenimento di fondi legati al PNRR e, quindi, il fatto che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità derivi soltanto dalla determinazione del Sindaco senza nessuna previa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune, porta i giudici a considerare tale determinazione non idonea.
Non risulta, quindi, sufficiente confermare la collaborazione con l’università per il supporto nella progettazione delle attività legato al PNRR e predisporre congiuntamente le domande per la partecipazione a bandi competitivi volti alla realizzazione dell’attività di rigenerazione territoriale.
Il Tar adito ha ritenuto di respingere il ricorso anche con riguardo alla richiesta risarcitoria “non venendo in rilievo un pregiudizio connotato in termini di ingiustizia del danno correlato all’esercizio della funzione amministrativa”.
da self-entilocali.it