Incarichi di consulenza. Sono sempre necessari l’accertamento dell’impossibilità di utilizzare risorse interne e la procedura comparativa. Pronunciamento della Corte dei Conti

La Sezione della Core dei Conti dell’Emilia Romagna, nell’esercizio del controllo successivo sulla gestione ai sensi dell’art. 1, comma 173, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, riguardante “gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro”, ha esaminato un atto di consulenza affidato dall’A. ad esterni e, nel contempo, ha analizzato il regolamento della Provincia per il conferimento di incarichi a soggetti estranei (ai sensi art. 3, commi 56 e 57, l. n. 244/2007, come sostituito dall’art. 46, comma 3, del d.l. n. 25 giugno 2008, n. 112). In particolare, nella Deliberazione che pubblichiamo ha rilevato che deve essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni di legittimità, operanti per il conferimento di incarichi, in generale, e del genus degli atti gli atti di consulenza:

– l’ente che procede al conferimento deve aver accertato previamente l’impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane interne;

– per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l’incarico di studio, ricerca, consulenza dev’essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell’organo di revisione economico – finanziaria dell’ente;

– l’incarico deve essere conferito sulla base di procedure comparative (6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione);

– l’oggetto della prestazione deve essere determinato, dovendo corrispondere ad obiettivi o progetti specifici e determinati;

– L’oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all’ente o previste nel programma approvato dal consiglio ex art. 42 co.2 del Tuel;

– La prestazione resa dall’incaricato deve essere “altamente qualificata”. È possibile, inoltre, prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla legge;

– Il ricorso a personale esterno incaricato, essendo “eccezionale”, comporta che i conferimenti disposti abbiano sempre il carattere della temporaneità. Quanto all’istituto della proroga, l’incarico non potrà ritenersi prorogabile se non nei limiti del completamento di un’attività avviata. Il rinnovo, poi, è vietato, in quanto l’incarico dovrebbe fare riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita procedura comparativa (come anche ribadito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008);

– L’atto di conferimento dell’incarico (completo della indicazione dell’incaricato, della ragione dell’incarico, del compenso, del curriculum e dell’indicazione della durata del’inarico stesso) deve essere pubblicato sul sito web dell’ente;

– L’atto di conferimento di incarico deve rispettare le previsioni dei limiti di spesa disposti dal legislatore nella materia;

– in base all’articolo 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, gli incarichi sono di tipo “individuale”, escludendosi dall’ambito di applicazione, pertanto, gli incarichi a persone giuridiche, associazioni, comitati o fondazioni.

da iusmanagement.org

Corte dei Conti-E-R-ECLI_IT_CONT_2022_68SRCERO-VSG

Precedente

Ius scholae. Save the Children: chiediamo un atto di responsabilità da parte del Parlamento. Nelle scuole sono più di 877mila gli alunni con cittadinanza non italiana

Successivo

Bilanci di previsione 2022. Nuova proroga al 31 luglio decisa dalla Conferenza Stato-Città