L’art. 33 del decreto-legge 30 aprile, n. 36, convertito con modifiche dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022) dispone la proroga del termine per contributi ai Comuni per interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.2). In particolare, la predetta disposizione prevede che “Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e del patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché degli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all’annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono
prorogati di quattro mesi.”
da osservatoriorecovery.it
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36, in G.U.