Gratuità degli incarichi conferiti dalle p.a. a titolari di cariche elettive. Pronunciamento della Corte dei Conti

L’amministratore straordinario di una provincia ha chiesto un parere in merito alla portata ed al perimetro di applicazione del principio di gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive, di cui all’art. 5, c. 5 del d.l. 78/2010. In particolare, si chiede di sapere se, come negli enti locali, tale principio opera anche nei confronti dell’incarico di Sub-Commissario delle Provincie che contemporaneamente occupa la carica elettiva di Consigliere comunale o se in tal caso è applicabile il comma 11 dell’art. 5 del citato decreto.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 104/2022, che pubblichiamo, hanno dapprima segnalato che il parere viene reso con esclusivo riferimento ai profili giuscontabili implicati dalla fattispecie in esame senza alcuna valutazione sul merito delle scelte gestionali dell’ente.

La Corte ha ricordato in primis che il comma 5, dell’art. 5 del d.l. 78/2010, prevede che: nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di incarichi conferiti dalle p.a. può dar luogo al solo rimborso delle spese sostenute; i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta; sono esclusi gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali, purché la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello della regione o ente locale presso il quale l’interessato al conferimento dell’incarico riveste la carica elettiva.

La Corte segnala altresì che, in merito alla portata applicativa del principio di gratuità degli incarichi, si sono pronunciate sia la Corte costituzionale (con sentenza n. 151/2012), affermando che si tratta di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, sia la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che nelle deliberazioni n. 11/2016 e n. 11/2017:

– ha enunciato il seguente principio di diritto: “La disciplina vincolistica contenuta nell’art. 5, comma 5, decreto – legge n. 78/2010 si riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato”;

– ha evidenziato che “il dispositivo normativo de qua persegue una duplice finalità: di contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni, e di contenimento delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive (…) non dispone un divieto di assunzione di ulteriori incarichi da parte dei titolari di cariche elettive, ma esclude la possibilità per costoro di percepire ulteriori emolumenti, facendo salvi i rimborsi spese e i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute di organi”, in ossequio al principio del divieto di cumulo.

I magistrati contabili della Sardegna ritengono dunque che il principio di gratuità, di cui all’art. 5, c. 5 del d.l. 78/2010, viene applicato, salve le deroghe espressamente previste per legge, a tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive.

In merito al comma 11 dell’art. 5 del d.l. 78/2010, come evidenziato dalla Corte, prevedendo tale disposizione che “Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta”, integra “ in chiave tombale – lo statuto del “divieto di cumulo (con facoltà di scelta)” codificato ai sensi dell’art. 82 e ss TUEL, estendendone la portata precettiva anche al caso in cui un medesimo soggetto eserciti due o più mandati “politici” presso organi appartenenti a diversi livelli di governo (Sez. reg. contr. Basilicata, del. n. 3/2020).

Secondo la deliberazione in commento, pertanto, l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 5 è diverso: la prima si riferisce alla sussistenza contemporanea di incarichi di natura “politica”; nella seconda, invece, la carica elettiva coesiste con incarichi di diversa natura.

In conclusione, i magistrati contabili sardi ritengono che, il caso in esame, configurando un’ipotesi di coesistenza di incarichi di natura politica, sia sussumibile nell’ambito applicativo del comma 11 dell’art. 5 del d.l. 78/2010.

da self-entilocali.it

Corte dei Conti 104-2022 Sardegna

Precedente

Irpef 5 per mille. Le assegnazioni disposte nell’anno 2022: l’elenco dei comuni beneficiari

Successivo

Città aperte e sport per tutti: il protocollo d’intesa siglato oggi a Roma da Ali e Uisp