Conciliazione vita-lavoro: dal 13 agosto in vigore anche le pubbliche amministrazioni la direttiva UE 2019, n. 1158

È stato pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2022, il d.lgs. 105 del 27 giugno 2022, concernente “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio”, in vigore dal 13 agosto 2022.

Di seguito le principali novità introdotte dal decreto in materia di maternità, paternità e congedo parentale.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Tale disposizione chiarisce che le disposizioni del decreto sono finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare (comma 1).

Al comma 2, viene altresì stabilito che nell’ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del decreto stesso, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Il comma 1 di tale articolo ha introdotto dopo l’art. 27 del d.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla genitorialità) l’art. 27-bis, che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio”, che prevede quanto segue:

  • il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, anche in via non continuativa; in ciò la disposizione si differenzia della previgente disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padre ex art. 4, c. 24, lett. a), della l. 92/2012 (c.d. legge Fornero), che prevedeva la fruibilità del congedo di paternità obbligatorio solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita;
  • in caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi;
  • il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del citato T.U;
  • il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Inoltre, ai sensi del novellato art. 29 del T.U., per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.

In virtù di quanto previsto dal comma dell’art. 1, il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni è fruibile anche dai padri, dipendenti pubblici pubblici, così segnando la fine della disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati iniziata nel 2012 ad opera della richiamata legge Fornero.

Disponendo la modifica del comma 1 dell’art. 34 del T.U. in materia di sostegno della maternità e della paternità, l’articolo 2 ha previsto, altresì, relativamente al congedo parentale:

  • l’aumento da 6 a 9 mesi della durata del congedo indennizzabile a carico dell’INPS nella misura del 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori;
  • l’aumento da 10 a 11 mesi della durata complessiva del congedo riconosciuto in caso di nucleo familiare monoparentale composto da un genitore solo, ovvero in caso di decesso o inabilità dell’altro genitore ovvero di mancato riconoscimento del bambino;
  • l’aumento da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale indennizzato nella misura sopra indicata.

da self-entilocali.it

D.LGS 105/2022 equilibrio lavoro famiglia recepimento direttiva UE 2019/1158 self entilocali

Conciliazione Vita Lavoro Dossier Camera 1216401

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