L’articolo 20 del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:
- effettuino, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l’anno precedente.
La comunicazione alla Struttura delle informazioni contenute nei provvedimenti adottati e nelle relazioni approvate ai sensi dell’art. 20 e la trasmissione dei medesimi sono effettuate esclusivamente tramite l’applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e secondo le modalità operative definite e rese pubbliche dallo stesso Dipartimento.
Attraverso l’applicativo Partecipazioni sono acquisiti contestualmente anche i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 90/2014).
Le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate altresì dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo.
Le Amministrazioni sono tenute alla comunicazione
Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei piani di revisione periodica sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.
In particolare, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce che: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al Coni”.
Le informazioni che devono essere comunicate
La comunicazione ha per oggetto le informazioni relative alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta.
A tal fine una società si considera:
- partecipata direttamente, quando l’amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo (solitario o congiunto) da parte della medesima.
Come va fatta la comunicazione
La comunicazione dei dati può essere fatta esclusivamente attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, raggiungibile, per gli utenti già accreditati, cliccando su “Accedi ai servizi istituzionali”.
A tal fine ogni Amministrazione deve individuare, secondo la propria struttura organizzativa, un responsabile per la comunicazione dei dati (art. 12, comma 13, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011). Il responsabile deve accreditarsi sul Portale Tesoro e può abilitare altre utenze per l’operatività sull’applicativo Partecipazioni.
da dt.mef.gov.it