Pnrr, messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Manifestazione di interesse al contributo. Scorrimento della graduatoria

L’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha previsto, per l’anno 2021, l’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni.

Successivamente, il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018, inserito dall’articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ha previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del citato comma 139.

In particolare, le risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l’anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l’anno 2022; tali risorse, come specificato dal secondo periodo del comma 139-bis, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145 della citata legge n.145 del 2018.

Il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 è stato già assegnato ai comuni, sulla base della graduatoria predisposta con decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021.

Per le risorse stanziate dal citato comma 139-bis, si è proceduto, poi, con decreto ministeriale dell’8 novembre 2021 allo scorrimento della predetta graduatoria, per contributi pari a euro 1.696.722.093,37.

Considerato il non completo utilizzo delle risorse disponibili per l’anno 2022 a valere sulla graduatoria dell’anno 2021, occorre procedere ad un ulteriore scorrimento della graduatoria per il residuo delle risorse disponibili attraverso la procedura prevista dal richiamato comma 139-bis della legge n.145 del 2018.

Pertanto, si rende nota la necessità di procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle rese disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

A tal proposito, nell’allegato che pubblichiamo, sono stati individuati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 141 gli enti che potranno beneficiare sino alla concorrenza delle predette risorse residue. Gli enti individuati nelle successive posizioni potranno eventualmente beneficiare del contributo solo in caso di rinuncia da parte dei primi. Tutti gli enti, dovranno procedere con la relativa conferma di interesse al contributo, con l’esclusione di coloro che hanno già manifestato l’interesse con la procedura attivata con comunicato del 15 dicembre 2021. Questi ultimi, potranno comunque modificare la scelta fatta, annullando la manifestazione di interesse precedentemente presentata per poi produrne una nuova.

L’ammontare delle richieste di contributo, come da allegato alla nota, è superiore rispetto alle risorse da assegnare; in caso di rinuncia e/o mancata conferma al contributo da parte degli enti, subentreranno i successivi utilmente collocati in ordine di graduatoria.

La procedura deve avvenire con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione del Ministero dell’interno, entro il termine delle ore 18:00 dell’11 gennaio 2023.

La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la compilazione della relativa richiesta di contributo.

L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla Direzione Centrale della Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e termini diversi non sarà ritenuta valida. Successivamente si provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l’interesse al contributo.

Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui dell’articolo 1, comma 143, della citata legge n.145 del 2018, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del richiamato decreto di assegnazione.

Infine, si fa presente che i citati contributi sono confluiti nel PNRR alla «Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni» e pertanto gli enti beneficiari dei contributi sono tenuti al rispetto di ogni disposizione specifica per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi.

da dait.interno.gov.it

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