Con nota circolare prot. n. 2414 del 6 dicembre 2022 che pubblichiamo l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce specifiche indicazioni in ordine alla corretta applicazione ed ai profili di carattere sanzionatorio della disciplina contenuta nel d.lgs. 105/2022 che ha introdotto misure dirette a realizzare un migliore contemperamento tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei prestatori di assistenza (c.d. caregiver familiari), nonché una più equa condivisione tra uomini e donne delle responsabilità di cura e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
I chiarimenti riguardano:
- il congedo di paternità: l’INL evidenzia che non può ritenersi di ostacolo la richiesta datoriale di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso di cinque giorni stabilito dal legislatore, a meno che un eventuale parto anticipato rispetto alla data presunta non consenta al lavoratore di rispettare il preavviso e ferme restando le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva;
- il congedo di paternità alternativo;
- il divieto di licenziamento;
- il diritto al rientro e alla conservazione del posto;
- riposi, permessi e congedi;
- riposi e permessi per i figli con grave disabilità;
- divieto di discriminazione;
- congedi parentali e assistenza ai figli;
- permessi per assistere persona con disabilità ex art. 33 commi 2 e 3 legge 104/1992;
- novità in materia di lavoro agile;
- lavoro part-time;
- congedi per eventi e cause particolari ex art. 4 legge 53/2000;
- regime intertemporale.
da www.ispettorato.gov.it
Congedi Parentali: Ispettorato Nazionale del Lavoro Registro Ufficiale 0002414 del 06-12-2022