PNRR. Personale della Funzione Locale: le previsioni della bozza del Decreto-legge rinviate per l’approvazione

La bozza del Decreto-legge PNRR nella parte che il Consiglio dei ministri ha rinviato per l’approvazione prevedeva di allargare le possibilità di assunzioni in Regioni ed enti locali escludendo dalla regola che guida i tetti finanziari per le assunzioni la spesa prodotta dai rinnovi contrattuali riferita agli arretrati ma prevede, allo stesso tempo, che gli ingressi extra siano a carico del bilancio delle amministrazioni.
Si prevedeva l’innalzamento fino al 50% (oggi il tetto è al 30%) della percentuale massima di incarichi dirigenziali “a contratto” (ex art. 110, comma 1, del TUEL) conferibili dagli enti locali incaricati dell’attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR; l’introduzione della possibilità per gli enti locali che rispettano determinati requisiti di incrementare, oltre il limite di cui al comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, l’ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio presso i predetti enti, anche di livello dirigenziale; la possibile erogazione, relativamente ai progetti del PNRR, dell’incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei progetti stessi; l’esclusione dal computo delle spese di personale di tutta la maggior spesa conseguente ai rinnovi contrattuali, ivi compreso l’aumento a regime (e non più solo gli arretrati contrattuali).

 

da osservatoriorecovery.it

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