Spese legali amministratori. La Corte dei Conti della Puglia sui rimborsi

Il sindaco di un Comune ha presentato numerosi quesiti in merito al rimborso delle spese legali agli amministratori coinvolti in procedimenti penali e successivamente assolti.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Puglia, con la deliberazione 5/2023, ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei quesiti posti, mentre ha dichiarato ammissibili quelli inerenti alla verifica se sia legittimo “il riconoscimento da parte dell’Amministrazione a posteriori del comune gradimento sulla scelta del legale di fiducia […] già nominato dall’interessato (…) senza assunzione di impegno di spesa in violazione delle disposizioni legislative di cui agli artt. 191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, comportando nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica”

I magistrati contabili hanno chiarito che l’articolo 86, comma 5, del d.lgs. 267/2000 subordina il rimborso ai propri amministratori delle spese legali da essi sostenute – in presenza dei presupposti previsti dalla legge – al rispetto del principio dell’invarianza finanziaria («senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»).

Il vincolo di invarianza finanziaria di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. 267/2000 deve essere valutato in relazione alle risorse finanziarie ordinarie, in modo tale che non sia alterato l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ne deriva che l’ente può sostenere le spese di cui all’art. 86, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 “nei limiti in cui tali spese trovino copertura nelle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio, con la conseguenza di non alterare l’equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente” (Corte dei Conti, sez. Aut. del. 17/2021).

La Corte dei Conti, sez. contr. Puglia, nella deliberazione in commento, ha precisato che “in ossequio all’indirizzo nomofilattico – espresso dalla Sezione delle Autonomie – la copertura delle nuove spese – in ipotesi quelle relative alle spese legali sostenute dagli amministratori assolti – può considerarsi legittima se – e nei limiti in cui – trovi capienza nelle risorse finanziarie ordinarie, ovvero in specifici accantonamenti”.

da self-entilocali.it

Rimborso spese legali amministratori C 5-2023 Puglia

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