Finanza locale. Via libera dalla Conferenza Stato-Città alla proroga al 31 maggio del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2023

Nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali di oggi, 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno. La proroga, richiesta nei giorni scorsi da Anci e Upi, supera la precedente scadenza fissata al prossimo 30 aprile.

La proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.

Si ricorda inoltre che, per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso. Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.

È opportuno sottolineare che la proroga riguarda esclusivamente i termini dei bilanci di previsione e quelli collegati, e restano fissati al 30 aprile quelli relativi all’approvazione del rendiconto 2022, in base all’art. 227 del TUEL. In proposito, si precisa che per quest’anno il termine del 30 aprile cade in un giorno festivo, pertanto deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023, come da costante giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno elevato a principio generale quanto previsto dall’art. 2963, terzo comma, c.c. (cfr. Cons. Stato Sez. V, 13-03-2014, n. 1257, Cons. Stato Sez. VI, 07-09-2012, n. 4752, Cass. civ. Sez. V, 04-06-2007, n. 12998 (Cass. civ. Sez. V, 13-08-2004, n. 15832).

Lettera richiesta proroga bilanci ANCI-UPI Presidenti

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