È online il servizio per inoltrare all’INPS le richieste di accertamento sanitario e medico-legale per i dipendenti pubblici. Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha soppresso, a decorrere dal 1° giugno 2023, le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dalla stessa data, le funzioni svolte dalle commissioni sono state trasferite all’INPS.
Dal 1° giugno, quindi, le richieste di accertamento sanitario e medico-legale elencate nel messaggio 18 maggio 2023, n. 1834 dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio online, come descritto nel messaggio 1 giugno 2023, n. 2064.
Per accedere alla procedura di presentazione delle domande, è necessario richiedere l’abilitazione compilando il modulo AA14.
Tra gli accertamenti sanitari effettuati dalle Commissioni mediche di verifica rientrano quelli di idoneità e inabilità dei dipendenti pubblici.
Tra le competenze delle Commissioni rientrano anche gli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, e quelle per la concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale.
Dovranno essere inviate all’INPS, sempre online, anche le richieste di accertamento medico-legale per:
- coloro che hanno diritto ai benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti a cui spetta il trattamento di reversibilità dell’assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista;
- i familiari superstiti che hanno diritto al trattamento di reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali;
- i familiari superstiti a cui spetta il trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare.
da inps.it
INPS_14192_Messaggio-numero-2064-del-01-06-2023