La frequente dilazione dei termini di validità delle graduatorie concorsuali –
operata negli anni da svariate disposizioni normative – ha mantenuto attivo, per lungo tempo, il dibattito sulle proroghe, poi sopito grazie alla significativa evoluzione della materia finalizzata alla definitiva previsione dell’esatto termine di scadenza degli elenchi delle persone idonee.
Il regime speciale della normativa che disciplina gli Enti Locali ha, però, fatto
emergere una apparente antinomia in relazione alla diretta applicazione della recente disposizione del Testo Unico del Pubblico Impiego – norma di carattere generale, indirizzata a tutte le Amministrazioni, che fissa il termine di validità delle graduatorie concorsuali in due anni – anche alle funzioni locali, conformemente al principio lex posterior generalis non derogat priori speciali.
Il contributo dell’avvocato Pasquale Iorio, pubblicato da amministrazioneincammino.luiss.it che rilanciamo, si propone il fine essenziale di analizzare in maniera puntuale la questione, anche alla luce delle recentissime interpretazioni della giurisprudenza contabile, così da far luce sulla concreta efficacia biennale delle graduatorie degli Enti Locali.
IORIO,Concorsi pubblici, durata delle graduatorie, da Amministrazione in cammino