Appalti verdi nelle PA e più materiali rinnovabili. O bio

Diffondere materiali rinnovabili e, laddove tecnicamente opportuno, prodotti a base biologica che hanno in via generale migliori potenzialità di recupero di materia. O sono in grado di degradare più facilmente con naturali processi biologici. È questa una delle linee azioni indicate dal “Piano d’azione 2023 per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2023. con decreto del ministero dell’ambiente, datato tre agosto 2023.

Dal 21 agosto, data di entrata in vigore del provvedimento, verrà dunque sostituito il precedente Piano d’azione adottato col decreto del ministro dell’ambiente 11 aprile 2008. Il nuovo ha l’obiettivo di mantenere il ruolo di apripista della PA in tema di appalti verdi ed estendere il campo di applicazione dei requisiti ambientali a tutti gli investimenti che, in qualche modo, possano essere influenzati dalle autorità pubbliche.

Il Piano indica quattro priorità strategiche. La prima è quella di garantire una più ampia diffusione degli appalti verdi, un maggiore uso della consultazione preliminare di mercato, un maggior ricorso a valutazioni qualitative (offerta economicamente più vantaggiosa) e appalti per soluzioni innovative nella fase pre-commerciale.

La seconda priorità è di professionalizzare gli acquirenti pubblici, migliorando le capacità professionali, comprese le competenze informatiche, in tutte le fasi delle procedure di appalto.

Il terzo input è di migliorare l’accesso ai mercati degli appalti per le pmi che si aggiudicano il 45% del valore aggregato dei contratti al di sopra delle soglie Ue, direttamente o come offerenti congiunti o subappaltatori.

La quarta priorità strategica consiste nell’incrementare la trasparenza, nonché l’integrità e la qualità dei dati in materia di appalti.

Ma quando l’appalto può essere definito «verde»? Il piano, opportunamente, lo ricorda. L’istituto va ricondotto all’art. 57, comma 2, del dlgs n. 36/2023, per effetto del quale sono introdotte nella documentazione progettuale e di gara tutte le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) . L’appalto è verde quando l’aggiudicazione è prevista con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, commi 4 e 5, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo o sulla base dell’elemento relativo al costo, laddove si tenga conto dei criteri premianti riportati nella corrispondente sezione dei medesimi CAM, vale a dire laddove si utilizzino uno o più di detti criteri premianti.

Ciò significa che risulta, ormai, affermata nel diritto positivo la possibilità di aggiudicare in base ai maggiori risparmi che l’offerta consente di ottenere negli esercizi futuri, anche a favore di altri centri di spesa pubblica e a favore dell’economia e della collettività nel suo complesso.

Rientrano tra questi risparmi quelli provenienti dalla riduzione dei costi degli impatti, anche indiretti, che si scaricano sulla collettività e sul tessuto industriale in termini di esternalità ambientali; come ad esempio i costi di riciclaggio, i costi sanitari, i costi di disinquinamento.

da italiaoggi.it, di Giorgio Ambrosoli

Appalti Verdi GU193.2023 pag.10 GU20230819 193-1

Precedente

Piccoli Comuni, interventi per opere stradali nel “Decreto Omnibus”. Stanziamento triennale

Successivo

PNRR, la revisione del governo Meloni. Un articolo di Gianfranco Viesti su “il Mulino”