La sentenza della Corte costituzionale 24 luglio 2023, n. 160, ha dichiarato l’illegittimità della disposizione di cui all’articolo 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007», nella parte in cui «attribuisce alle amministrazioni comunali le funzioni amministrative in materia di bonifica dei siti inquinati, che il legislatore statale ha, con l’articolo 242 del d.lgs. 152/06, attribuito esclusivamente alle Regioni».
Il giudizio di legittimità costituzionale è stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 9 agosto 2022, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2022, nel procedimento vertente tra E. spa e altro e il Comune di Monticelli Brusati e altri, con ordinanza del 9 agosto2022, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.43, prima serie speciale, dell’anno 2022.
A giudizio del giudice a quo, la disposizione censurata si sarebbe posta in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della costituzione, in relazione al citato articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Il giudice amministrativo lombardo ha ritenuto, in particolare, che il legislatore regionale, nell’attribuire ai comuni le funzioni amministrative di cui si tratta, abbia introdotto un modello di distribuzione delle competenze decisionali che vìola la riserva della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e dei beni culturali» ex articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto contrastante con gli articoli 198 e 242 cod. ambiente che, nel disciplinare le procedure operative ed amministrative in materia di siti contaminati, attribuiscono alle regioni il compito di approvare tutti gli atti della procedura, previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi.