Nuovo codice dei contratti: “Il subappalto senza limiti e differenza con il mero subcontratto”. Un approfondimento di Pier Luigi Girlando

L’istituto del subappalto è stato oggetto nel corso del tempo di svariate modifiche, per lo più di natura limitativa che, via via, hanno portato all’attuale configurazione – ampliata al punto da consentire il subappalto a cascata – prevista dall’attuale Dlgs 36/2023. La diffidenza storica del legislatore nazionale trae origine dal potenziale utilizzo di questa tipologia negoziale come “canale di accesso” per le organizzazioni criminali, idonea a favorire il raggiungimento di finalità illecite. Nell’abrogato Codice dei contratti del 2016, il subappalto trova la propria collocazione nell’art. 105, disposizione in cui si prevede un limite del 30%, poi innalzato al 40% a fronte dell’entrata in vigore del DL 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito in L. 55/2019. Solo con il Decreto Semplificazioni 2021 il legislatore – mettendo ancora una volta mano all’istituto, anche alla luce della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea – rivede la disciplina prevedendo un regime transitorio (limite innalzato al 50%) per poi eliminare ogni limitazione quantitativa al subappalto (confermata dalla L. 238/2021), fermo restando la possibilità per le Stazioni Appaltanti di operare proprie valutazioni caso per caso. Le principali novità apportate all’istituto da parte del nuovo codice dei contratti pubblici riguardano: il regime di nullità (viene posto rimedio ad una imprecisione teorica specificando che la nullità investe il contratto anziché il contratto ceduto); soppressione dei limiti quantitativi; confermata l’assenza dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; viene ammessa la figura del c.d. “subappalto a cascata”. Rilanciamo un approfondimento di Pier Luigi Girlando.

da leautonomie.asmel.eu

Il Subappalto nel nuovo codice dei contratti senza (o quasi) limiti e differenza con il mero subcontratto, di Pier Luigi Girlando

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