Nell’atto di segnalazione n. AS1999 che pubblichiamo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dopo aver effettuato un riepilogo sulla prima attuazione dell’adempimento relativo alla ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 201/2022, ha fornito importanti indicazioni e raccomandazioni di cui si sintetizzano gli esiti:
- Tempestiva pubblicazione: “visto il basso livello di ottemperanza all’obbligo di pubblicazione delle relazioni contenenti le ricognizioni (….), si ricorda che tutti gli enti di cui all’articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 201/2022 sono soggetti all’obbligo di tempestiva pubblicazione delle relazioni sui propri siti istituzionali e di contestuale trasmissione all’ANAC.”
- Obbligo di ricognizione estesi alle Regioni: “anche le Regioni – ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le norme di attuazione – risultano soggette all’obbligo di cui all’articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 quando operano quali “enti competenti” nella gestione dei servizi di ambito locale, in virtù di norme statali o regionali o di delega da parte degli stessi enti locali (es. TPL, ndr);”
- Perimetro dei servizi: “si è riscontrato che diversi servizi non sono stati oggetto di ricognizione poiché ritenuti erroneamente “strumentali” e perciò fuori dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 201/2022. Ciò è accaduto, ad esempio, per i servizi di manutenzione delle strade, degli edifici e del verde pubblico, per l’illuminazione pubblica e votiva e per la gestione degli impianti sportivi (c.d. servizi “non a rete”). (..) l’Autorità intende rammentare che si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l’utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito, mentre si ricade nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell’ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati”
- Contenuto della ricognizione: “Le ricognizioni devono riportare informazioni complete in merito alla gestione del servizio di volta in volta analizzato e, in particolare, sull’andamento economico-finanziario, sul grado di soddisfazione dell’utenza, sulla qualità contrattuale e tecnica del servizio e, nel complesso, sui risultati effettivamente conseguiti dal gestore.”
- Attenzione ai servizi in house: “Con particolare riguardo agli affidamenti in house, è essenziale che siano indicate le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’affidamento del servizio, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;”
- Interventi su servizi inefficienti: “gli enti affidanti dovrebbero tempestivamente porre in essere le azioni necessarie per far fronte alle inefficienze di gestione del servizio affidato, anche considerando, soprattutto per le gestioni in house, la possibilità di revoca dell’affidamento, laddove non più giustificabile dal punto di vista economico e qualitativo e sulla base degli oneri e dei risultati in capo agli enti medesimi;”
- Durata affidamenti: “fermo restando quanto ora previsto dall’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022, la durata degli affidamenti dovrebbe essere temporalmente limitata, ispirata a criteri di proporzionalità e giustificata sulla base di valutazioni tecniche, economiche e finanziarie. Gli enti competenti dovrebbero rivedere le modalità di affidamento e gestione dei servizi nei casi di affidamenti storici e di lunga durata;”
- Limitazione proroghe: “occorre evitare il ricorso a proroghe ingiustificate degli affidamenti, particolarmente diffuse nel settore del trasporto pubblico locale. Lo strumento della proroga dovrebbe essere confinato a situazioni eccezionali ed imprevedibili, non altrimenti gestibili, in un’ottica di necessarietà e proporzionalità;”
- Commistione regolazione e gestione: “con particolare riguardo al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti, è necessario che gli enti si adoperino per risolvere le situazioni di commistione tra funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi.”