Efficienza energetica. Direttiva UE: nuove raccomandazioni dalla Commissione europea su obiettivi e contributi nazionali

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 19 giugno è pubblicata la raccomandazione (UE) 2024/1722 della Commissione europea del 17 giugno 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi e i contributi nazionali di efficienza energetica.

Adottata il 13 settembre 2023, la direttiva UE 2023/1791 sull’efficienza energetica è la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendo al tempo stesso alcune nuove.

La nuova direttiva ha innalzato l’obbligo di risparmio energetico, stabilendo che gli Stati membri garantiranno collettivamente una riduzione del consumo di energia finale di almeno l’11,7% nel 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2020. Ciò si traduce in un limite massimo al consumo di energia finale dell’UE pari a 763 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e a 993 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio per il consumo primario.

 

L’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791

Rispetto alla direttiva 2012/27/UE, la direttiva (UE) 2023/1791 contiene una serie di nuove disposizioni:

  • una formula (articolo 4, paragrafo 2), che può essere usata per stabilire il contributo nazionale indicativo (allegato I). I contributi nazionali non devono superare di oltre il 2,5 % il risultato della formula;
  • uno scenario di riferimento aggiornato (articolo 4, paragrafo 1) sulla base dello scenario di riferimento 2020;
  • un meccanismo per ovviare all’insufficienza di ambizione (articolo 4, paragrafo 5), da applicare nel caso in cui la somma dei contributi nazionali di tutti gli Stati membri non sia pari all’obiettivo dell’Unione per il consumo di energia finale (FEC);
  • un meccanismo per ovviare ai risultati inadeguati (articolo 4, paragrafo 6), da applicare in caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dei contributi di efficienza energetica;
  • una nuova definizione del FEC (articolo 2, paragrafo 6), che è in linea con la nuova metodologia di Eurostat per il calcolo di questo valore ma mantiene l’ambito di applicazione precedente, che esclude l’energia dell’ambiente e include il consumo di energia del trasporto aereo internazionale.

L’interpretazione vincolante della legislazione UE è comunque competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

Gli orientamenti per l’interpretazione dell’art. 4

Gli orientamenti contenuti nella citata raccomandazione (UE) 2024/1722 indicano agli Stati membri come interpretare l’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 in sede di recepimento nell’ordinamento nazionale.

 

Come interpretare gli articoli 8, 9 e 10 della direttiva 2023/1791

Con la raccomandazione (UE) 2024/1590 del 28 maggio 2024 (pubblicata sulla GUUE Serie L del 4 giugno 2024), la Commissione europea ha fornito gli orientamenti interpretativi in sede di recepimento degli articoli 8, 9 e 10 e dell’allegato V della direttiva (UE) 2023/1791 nel diritto nazionale degli Stati membri. Il volume prescritto di risparmi energetici cumulativi nell’uso finale, di cui all’articolo 8, deve essere ottenuto dagli Stati membri istituendo regimi obbligatori di efficienza energetica a norma dell’articolo 9, attuando misure politiche alternative a norma dell’articolo 10, o tramite entrambe le opzioni.

Efficienza Energetica-Commissione Europea-Raccomandazione-OJ_L_202401722_IT_TXT

Efficienza Energetica- Raccomandazione CE_OJ_L_202401590_IT_TXT

Precedente

Referendum contro la legge spacca-Italia. Oggi si presenta in Corte di Cassazione il quesito per abrogare la legge. Ali associazione promotrice

Successivo

PNRR: reportage di informazione dell’Ifel sui progetti in collaborazione con il Sole24ore