Fondo per la demolizione delle opere abusive: le domande si possono presentare dal 16 settembre al 16 ottobre

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, ha reso noto che a decorrere dalle ore 12,00 del 16 settembre c.a. e fino alle ore 12,00 del 16 ottobre c.a. i comuni possono presentare domanda di accesso al Fondo per la demolizione delle opere abusive di cui alla legge n. 205/2017, art. 1, comma 26 (Fondo demolizioni).

La domanda di contributo è presentata ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020.

I criteri di utilizzazione e ripartizione del Fondo demolizioni e le modalità di realizzazione degli interventi e di trasferimento dei fondi sono disciplinate dal decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020.

I comuni possono presentare l’istanza attraverso la compilazione del modulo on-line che sarà disponibile alla pagina web https://fondodemolizioni.mit.gov.it a partire dalle ore 12,00 del 16 settembre 2024 e fino alle ore 12,00 del 16 ottobre 2024.

Ai sensi del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, in caso di insufficienza di fondi, l’ordine cronologico di presentazione delle istanze è rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

 

Oggetto del contributo

I contributi assegnati a valere sul Fondo demolizioni riguardano interventi ancora da eseguire identificati attraverso il codice CUP. I contributi sono concessi a copertura del 50% del costo degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni.

 

Ammissibilità degli interventi

Non sono ammesse richieste di contributo per interventi già assegnatari dei finanziamenti di cui ai decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti di approvazione degli interventi di demolizione delle opere abusive e dei relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017 e successivi rifinanziamenti.
Non sono ammesse richieste di contributo per interventi presentati nelle precedenti campagne e non ammessi al contributo oppure interventi ammessi al contributo per i quali il comune abbia successivamente presentato richiesta di revoca o rinuncia.

Non sono ammesse richieste di contributo per interventi già integralmente finanziati attraverso altri programmi o fondi.

Non sono ammessi al contributo interventi su immobili oggetto di un giudizio pendente e per i quali alla data della presentazione dell’istanza sia stata accolta l’istanza di sospensione del provvedimento di demolizione o rimozione.

 

Tempi di realizzazione degli interventi

Ai sensi del decreto interministeriale n. 254/2020, art. 3, commi 6 e 7 i comuni provvedono all’affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l’impresa entro dodici mesi dall’assegnazione del contributo e concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla medesima data di assegnazione, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera da demolire.
La decorrenza dei termini di cui sopra avviene dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di assegnazione fondi nella Gazzetta Ufficiale.

 

Monitoraggio degli interventi

Nelle more dell’attivazione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio, di cui all’art. 1, comma 27, della legge n. 205/2017, il monitoraggio degli interventi di cui all’art. 8, comma 1, del decreto interministeriale n. 254/2020, è effettuato attraverso il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP), previsto nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011.
Tale adempimento sarà oggetto di controlli a campione ai sensi del medesimo art. 8 del decreto interministeriale n. 254/2020.

 

da buildnews.it

 

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