La soglia di 140mila euro fissata per l’affidamento diretto di servizi e forniture di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del d. lgs. 36/2023 e richiamata al comma 3 dell’art. 37 del d. lgs. 36/2023, è una soglia fissa oppure, ai fini della programmazione, l’importo da considerare è quello coincidente con la soglia di rilievo comunitario fissata dalle direttive in materia di appalti e periodicamente rideterminate?
Si tratta di un quesito posto da una stazione appaltante al Supporto Giuridico del MIT, in considerazione del fatto che, al momento di adozione del d. lgs. n. 36/2023, la soglia di rilievo comunitario per forniture e servizi era di 140mila euro e quindi perfettamente coincidente con quella del Codice dei Contratti, ma che dal 1° gennaio 2024 quella comunitaria è salita a 143mila euro.
Secondo quanto previsto dall’art. 6, par. 1 del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che ha modificato la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il 2024 e il 2025 le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione di cui all’art. 4 della stessa Direttiva, sono state così rivalutate:
- lavori e concessioni: da 5.382.000 euro a 5.538.000 euro;
- forniture e servizi: da 140mila a 143mila euro;
- forniture e servizi delle autorità centrali: da 215mila euro a 221mila euro.
Secondo il MIT, che ha risposto con il parere del 21 giugno 2024, n. 2698, l’importo di riferimento quale soglia per l’affidamento diretto nella programmazione di servizi e forniture rimane quello di 140mila euro fissato dall’art. 50, comma 1, lett. b), del nuovo Codice dei Contratti. Come dispone il comma 3 dell’art. 37 del d.Lgs. n. 36/2023, “Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b).”