
Un Comune ha chiesto alla Corte dei Conti se fosse possibile istituire due posizioni di Elevata Qualificazione (EQ) nei servizi finanziari e demografici, derogando ai vincoli di spesa imposti da:
– Art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, che limita il trattamento accessorio del personale al livello del 2016.
– Art. 1, comma 562, L. 296/2006, che impone ai Comuni con meno di 1.000 abitanti di non superare la spesa di personale del 2008.
Esame dell’ammissibilità della richiesta
Il parere e ammissibile, poiché proviene da un ente legittimato e riguarda un tema di contabilità pubblica.
Tuttavia, la richiesta del Comune appare troppo specifica e gestionale, poiché chiede una sorta di assenso preventivo sulla legittimità dell’operazione.
La Corte può solo fornire indicazioni generali e astratte, senza interferire nelle scelte amministrative dell’ente.
Merito della Questione
- Vincoli di Spesa per il Trattamento Accessorio (Art. 23, D.Lgs. 75/2017)
Il limite imposto al trattamento accessorio mira al contenimento della spesa pubblica.
Tuttavia, il D.L. 34/2019 (Art. 33, comma 2) introduce una flessibilità:
Il limite può essere adeguato sulla base del valore medio pro-capite del personale in servizio al 31/12/2018.
Ciò consente di incrementare le risorse se il numero di dipendenti aumenta rispetto al 2018.
- Ulteriori Norme di Flessibilità
D.L. 80/2021, art. 3, comma 2: prevede la possibilità di superare i limiti di spesa, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.
CCNL 2019-2021: permette di incrementare le risorse del fondo per la contrattazione integrativa fino allo 0,22% del monte salari 2018, senza essere soggetti ai limiti dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017.
- Vincoli Generali di Spesa del Personale (Art. 1, L. 296/2006)
La Corte ribadisce che i Comuni sotto i 1.000 abitanti non possono superare la spesa di personale del 2008.
Questo limite rimane inderogabile, anche se esistono norme di flessibilità per specifiche voci di spesa.
Conclusioni
Il Comune non può derogare ai vincoli di spesa in modo arbitrario, ma può applicare le norme che consentono margini di flessibilità, come quelle legate al valore medio pro-capite (D.L. 34/2019).
Qualsiasi decisione deve rispettare il limite generale imposto dall’Art. 1, comma 562, L. 296/2006.
L’ente deve valutare attentamente la compatibilità delle nuove assunzioni con il proprio bilancio, evitando di superare i tetti di spesa.
In sintesi, il parere non autorizza la deroga richiesta dal Comune, ma fornisce indicazioni su come operare nel rispetto della normativa vigente.