Con la sentenza n. 1 del 2026, la Corte costituzionale interviene in modo netto sui criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, riaffermando la preminenza costituzionale dello stato di bisogno rispetto a criteri legati alla residenza pregressa o al radicamento territoriale.
La decisione riguarda la disciplina della Regione Toscana e, in particolare, il sistema di punteggi che attribuiva un rilievo significativo alla durata della residenza o dell’attività lavorativa nel territorio di riferimento del bando ERP. Secondo la Corte, tali criteri, pur formalmente “premiali”, finiscono per alterare la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica, consentendo che soggetti meno bisognosi possano prevalere in graduatoria su chi versa in condizioni di maggiore fragilità economica e abitativa.
La Consulta ribadisce che il diritto all’abitare è un diritto sociale fondamentale, strettamente connesso ai principi di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.), e che ogni disciplina dell’ERP deve essere coerente con l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono una vita dignitosa. Il radicamento territoriale può, al più, assumere un ruolo accessorio, ma non può mai prevalere o comprimere la valutazione effettiva del bisogno.
Il commento del Centro Studi e Analisi di ALI, che accompagna la sentenza, approfondisce i passaggi centrali della pronuncia e ne evidenzia le implicazioni per Comuni e amministrazioni locali, chiamati a rivedere criteri e bandi alla luce dei principi costituzionali richiamati dalla Corte.
CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza 1.2026
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