Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1878/2026, ha chiarito che il silenzio assenso sul permesso di costruire può formarsi anche in presenza di difformità urbanistiche, purché la domanda contenga gli elementi essenziali richiesti dalla legge. La decisione nasce da un contenzioso relativo a una richiesta di recupero di un sottotetto, rispetto alla quale il Comune aveva chiesto integrazioni oltre il termine di 90 giorni, negando l’avvenuta formazione del silenzio assenso. I giudici hanno invece ribadito che, in assenza di interruzioni e salvo i casi di vincoli, il silenzio assenso matura decorso il termine previsto.
Restano esclusi i casi in cui la domanda sia priva degli elementi essenziali, come il titolo di legittimazione o gli elaborati progettuali. Si tratta di un principio coerente con le recenti modifiche introdotte dal decreto PNRR alla legge 241/1990, che escludono la formazione del silenzio assenso nei casi in cui l’istanza non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni della richiesta.




