È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della regione Sicilia n. 6 del 2023 per violazione degli artt. 3, 5 e 114 della Costituzione. La Corte costituzionale infatti, con la sentenza n. 136 del 2023, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima un’analoga disposizione legislativa regionale che rinviava le elezioni dei presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani; né la legge n. 6 del 2023 appare idonea a superare i rilievi mossi dalla Corte costituzionale, atteso che la giustificazione del rinvio dipende da eventuali determinazioni politiche di organi parlamentari nazionali e regionali, del tutto liberi sull’an, quid, quomodo e quando delle proprie attività, come tali inidonee ad evitare il rischio che la Corte costituzionale vuol scongiurare: cioè l’ennesimo rinvio sine die della costituzione degli enti di area vasta in Sicilia.
da giustizia-amministrativa.it