La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6187/2024 che pubblichiamo ha affermato che in tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista. I gestori delle strutture ricettive sono stati considerati responsabili d’imposta con diritto di rivalsa dell’imposta di soggiorno nei confronti del turista, figura prevista e definita dall’art. 64 d.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 (e non più incaricati di pubblico servizio). Di conseguenza, sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omesso versamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, ex articolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
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Imposta di soggiorno: le strutture ricettive sono responsabili di imposta. La Sentenza della Corte di Cassazione
- 27 Giugno 2024
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