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La co-progettazione tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS), disciplinata dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017), è uno strumento di amministrazione condivisa per definire e realizzare interventi innovativi, basato su sussidiarietà, partenariato e assenza di scopo di lucro. A differenza degli appalti, mira a risolvere bisogni sociali complessi attraverso una progettazione comune, non competitiva, basata su obiettivi condivisi.
Aspetti chiave della Co-progettazione (risorse PDF/Linee Guida):
- Quadro Normativo: L’art. 55 del CTS ha superato la necessità di ricorrere a deroghe, stabilendo la co-programmazione e co-progettazione come opzioni prioritarie per la PA.
- Procedura: La selezione degli enti deve rispettare principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione, spesso attraverso avvisi pubblici.
- Differenza tra Co-programmazione e Co-progettazione: La co-programmazione rileva i bisogni, mentre la co-progettazione definisce e realizza gli specifici interventi.
- Linee Guida Nazionali: Il DM 72/2021 del Ministero del Lavoro fornisce le linee guida definitive per l’applicazione di tali strumenti.
Che il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 20/4/2026, n. 3082 abbia ora chiarito, si ritiene in modo definitivo, che il rapporto convenzionale tra PA ed ente del Terzo Settore possa contemplare nelle spese da rimborsare anche i costi del personale messi a disposizione da tale ente è un passo in avanti decisivo.
Si aprono finalmente spazi realmente ampi perché in particolare i comuni, la sanità, i servizi sociali, i beni culturali possano esplorare i confini potenzialmente enormi della sussidiarietà orizzontale.
Coprogettazione-Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 20.4.2026, n. 3082
Co-progettazione con gli enti del Terzo Settore, articolo di Luigi Olivieri
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