Co-progettazione con gli enti del Terzo Settore. La sentenza del Consiglio di Stato: rimborsabili anche i costi del personale

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La co-progettazione tra Pubblica Amministrazione (PA) ed Enti del Terzo Settore (ETS), disciplinata dall’art. 55 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017), è uno strumento di amministrazione condivisa per definire e realizzare interventi innovativi, basato su sussidiarietà, partenariato e assenza di scopo di lucro. A differenza degli appalti, mira a risolvere bisogni sociali complessi attraverso una progettazione comune, non competitiva, basata su obiettivi condivisi.

Aspetti chiave della Co-progettazione (risorse PDF/Linee Guida):

  • Quadro Normativo: L’art. 55 del CTS ha superato la necessità di ricorrere a deroghe, stabilendo la co-programmazione e co-progettazione come opzioni prioritarie per la PA.
  • Procedura: La selezione degli enti deve rispettare principi di trasparenza, imparzialità e partecipazione, spesso attraverso avvisi pubblici.
  • Differenza tra Co-programmazione e Co-progettazione: La co-programmazione rileva i bisogni, mentre la co-progettazione definisce e realizza gli specifici interventi.
  • Linee Guida Nazionali: Il DM 72/2021 del Ministero del Lavoro fornisce le linee guida definitive per l’applicazione di tali strumenti.

Che il Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 20/4/2026, n. 3082 abbia ora chiarito, si ritiene in modo definitivo, che il rapporto convenzionale tra PA ed ente del Terzo Settore possa contemplare nelle spese da rimborsare anche i costi del personale messi a disposizione da tale ente è un passo in avanti decisivo.

Si aprono finalmente spazi realmente ampi perché in particolare i comuni, la sanità, i servizi sociali, i beni culturali possano esplorare i confini potenzialmente enormi della sussidiarietà orizzontale.

Coprogettazione-Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 20.4.2026, n. 3082

Co-progettazione con gli enti del Terzo Settore, articolo di Luigi Olivieri

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