L’onere dell’immediata impugnazione dell’ammissione alla gara degli altri concorrenti ad una gara pubblica, previsto dal comma 2 bis dell’art. 120 c.p.a., non contrasta né con il diritto europeo, a condizione che i provvedimenti emessi in tale fase siano accompagnati dall’esposizione dei motivi pertinenti, così da garantire che gli interessati possano conoscere dei vizi di legittimità eventualmente verificatisi, né con i principi costituzionali, non essendo ingiustificatamente lesivo del diritto a contestare in giudizio gli atti della pubblica amministrazione garantito dal combinato disposto dei più volte citati artt. 24 e 113 Cost. Cons. St., sez. V, 24 luglio 2019, n. 5234 – Pres. Saltelli – Est. Franconiero




