L’illegittimità di un aiuto di Stato e delle relative misure di attuazione per violazione degli obblighi di notifica preventiva e sospensione non può, in nessun caso, essere sanata con effetto retroattivo ex tunc da un’eventuale successiva decisione della Commissione che dichiari tale atto compatibile con il diritto comunitario.
Cons. St., sez. V, 15 luglio 2019, n. 4962 – Pres. Saltelli, Est. Rotondano