Il Dm Economia e finanze del 1° agosto 2019, grazie ai nuovi punti 3.20-bis e 3.20-ter inseriti nel principio contabile allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011, fa definitivamente chiarezza sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, vale a dire di tutte quelle provviste di denaro che, essendo funzionali ad alleviare le difficoltà di cassa degli enti non costituiscono indebitamento in base all’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003.
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