La Funzione pubblica ha emanato la direttiva n. 3/2020 dal titolo “Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nell’evolversi della situazione epidemiologica da parte delle pubbliche amministrazioni” con la quale è sostanzialmente rivisto l’istituto dello smart working nel pubblico impiego, per la cd. Fase 2.
Cosa prevede il decreto “Cura Italia”
Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. decreto-legge “Cura Italia”), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, introduce una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell’art. 87, recante “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”. L’art. 87, in particolare, al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del COVID-2019, stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili. In particolare, i commi da 1 a 3, premesso che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il periodo trascorso, in relazione al virus COVID-19, in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero, dispongono che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 o ad una data antecedente stabilita con apposito D.P.C.M., su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle suddette pubbliche amministrazioni che, pertanto:
- limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza;
- prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli da 18a 23, L. 22 maggio 2017, n. 81;
- qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata, e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni, di cui al Lgs. n. 165/2001, imposti dai provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio: in tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l’equiparazione del periodo trascorso in esenzione al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali. E’ escluso il riconoscimento dell’indennità sostitutiva di mensa (ove prevista);
- consentono la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione stessa. In tali casi l’ 18, comma 2, L. 22 maggio 2017, n. 81, secondo cui il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non trova applicazione.
Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nella fase due
La direttiva della Funzione pubblica osserva che le misure finora adottate rispetto all’intero territorio nazionale per il contenimento della situazione epidemiologica non hanno previsto la sospensione dell’erogazione dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, pur essendo finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti negli uffici e ad evitare il loro spostamento. Anche nel citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto art. 87 che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’art. 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso D.P.C.M. 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. La direttiva della Funzione pubblica afferma che ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche – anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure – renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.
Monitoraggio e misure organizzative di incentivazione del lavoro agile
Gli esiti del monitoraggio che il Dipartimento della funzione pubblica ha avviato attestano che le pubbliche amministrazioni hanno ampiamente utilizzato il lavoro agile, dimostrando come il settore pubblico abbia saputo reagire con prontezza all’emergenza. Lo scenario che si è delineato con la situazione emergenziale dovrà auspicabilmente rappresentare un’occasione utile per individuare gli aspetti organizzativi da migliorare, con particolare riguardo alla digitalizzazione dei processi e al potenziamento della strumentazione informatica, che non sempre si è rivelata adeguata nelle singole realtà amministrative. Sotto tale aspetto, è necessario che, già nella fase attuale, le amministrazioni programmino i propri approvvigionamenti ricorrendo alle misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare la connettività e di acquisire le necessarie dotazioni informatiche mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile. Contestualmente, ricorda la direttiva in commento, le amministrazioni sono invitate ad individuare ogni misura utile a consentire la dematerializzazione dei procedimenti (ad es. provvedere, mediante il personale in presenza, alla scansione e all’invio della documentazione al personale in modalità agile; provvedere all’utilizzo di cloud, offerti gratuitamente anche in questa fase da provider privati, per l’archiviazione di documentazione), di modo tale che tutti i dipendenti possano svolgere la propria prestazione a pieno regime.
Le misure organizzative di prevenzione e protezione in materia di prestazione lavorativa nella fase due
Le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell’ottica sia della tutela della salute dei lavoratori, sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 9 aprile 2020.
Fonte: quotidianopa.leggiditalia.it