Dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 e del decreto ministeriale 17/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 una cosa è chiara: non si riferisce mai alle Unioni, ai Consorzi o alle Comunità Montane, ma esclusivamente ai Comuni.
Pertanto le nuove disposizioni valgono SOLO PER I COMUNI.
Per le Unioni, visto che nessuno ha abrogato o disapplicato le norme precedenti, è chiaro che rimangono in vita queste due norme:
- 1 comma 229 della legge 208/2015: “a decorrere dall’anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, (…) le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente”.
- 32 del d.lgs. 267/2000: i comuni possono cedere integralmente o parzialmente i propri spazi assunzionali all’unione di cui fanno parte.
Altra questione: le Unioni possono incrementare il limite del trattamento accessorio se assumono più personale come prevede l’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019?
La risposta è negativa per questi motivi:
- Il Decreto si rivolge solo ai comuni.
- Difficilmente aumenterà il numero dei dipendenti delle unioni con assunzioni dirette dalle stesse visto che il turn-over per loro è il 100% dei cessati.
- Se i comuni hanno spazi assunzionali da cedere all’Unione devono trasferire anche “spazi di limite”;
- La norma speciale del DM per i comuni sotto i 5.000 abitanti prevede che l’assunzione avvenga nei comuni e poi sia comandata presso l’Unione, quindi spetta ancora al Comune quantificare il limite visto che in caso di comando il fondo è sempre quello dell’ente comandante.
Fonte: gianlucabertagna.it