PER LA RIPARTENZA, NELLA FASE 2, LE PA GARANTIRANNO LE ATTIVITÀ PIÙ IMPORTANTI

Con la direttiva della Funzione Pubblica n. 3 si sono pubblicate varie indicazioni per le pubbliche amministrazioni, in modo da garantire al Paese una ripartenza favorevole, tra le quali spicca la chiamata a rivedere l’elenco dei procedimenti con carattere urgente. I singoli enti saranno tenuti a darne concreta attuazione, seguendo le proprie determinazioni dirigenziali e i provvedimenti adottati dagli organi di governo per i criteri generali.

Lo svolgimento delle attività indifferibili e quelle effettuabili in smart working dovranno quindi continuare ad essere svolte, queste ultime in modo da garantire la sicurezza dei dipendenti e degli utenti; un aspetto che il Dpcm del 26 aprile è stato chiaro nel confermare, e che permarrà durante la fase 2. Saranno le singole amministrazioni a dover individuare le attività indifferibili, in generale costituite da quelle necessarie per lo svolgimento delle attività utili al contrasto della diffusione del coronavirus, quali ad esempio le attività dei servizi sociali dedicate a chi vive in condizioni di indigenza e a quelle di controllo da parte dei vigili urbani.

Anche le attività necessarie andranno svolte senza alcun tipo di arresto. Si tratta di quelle attività atte a garantire anche in situazione di sciopero, come dettato dai contratti collettivi nazionali di lavoro e stando alle previsioni della legge 146/1990. A chiarire di quali attività si parla ci sono stati anche i recenti decreti del Presidente del consiglio dei ministri (tra cui quelli dell’11 marzo e del 26 aprile), in cui rientrano ad esempio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, l’erogazione dell’acqua, le dichiarazioni di nascita e di morte e simili. A queste si aggiungono le attività necessarie al funzionamento della macchina organizzativa, come i provveditorati e i centri informatici.

Nell’ultimo gruppo di attività essenziali troviamo quelle fondamentali per portare a conclusione i procedimenti a cui non può essere applicata la sospensione dei termini o che le amministrazioni definiscono come urgenti, anche in richiamo al silenzio assenso. Sarà il legislatore ha individuare direttamente le attività del primo gruppo, concernenti stipendi, contributi e pagamenti, mentre le singole amministrazioni individueranno il secondo, basandosi su quanto richiesto e necessario a cittadini e imprese. In particolar modo, si deve terne conto di quanto connesso alla ripresa delle attività produttive, come spiegato nella direttiva n 3 della Funzione Pubblica, spingendosi oltre quelle in cui lo stesso legislatore è già intervenuto. Tratto da La Rivista del Sindaco

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