Con il Verbale n. 94 della riunione tenutasi il 7 luglio 2020, il Comitato tecnico scientifico che supporta il Capo del Dipartimento della Protezione civile nelle attività finalizzate al superamento dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ha fornito una serie di risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione con riferimento all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021.
Eccoli qui di seguito.
In riferimento al distanziamento previsto, il metro di distanza deve intendersi solo in condizione statica o anche in movimento? Qualora infatti non sia possibile garantire il metro previsto durante gli spostamenti che avvengono all’interno o all’esterno della classe, è sufficiente il solo utilizzo della mascherina?
Ll previsto distanziamento di un metro è da intendersi, relativamente alla configurazione del layout delle aule, nel senso della necessità di prevedere un’area statica dedicata alla cosiddetta “zona banchi”. Nella zona banchi il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali (in pratica: “da bocca a bocca”) degli studenti dovrà essere calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, avendo pertanto riferimento alla situazione di staticità. Con riferimento alla “zona cattedra”, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella “zona interattiva” della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo ad essa. L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto. In coerenza con il Documento tecnico approvato nella seduta n. 82 del 28 maggio 2020 e con le integrazioni approvate nella seduta n. 90 del 22 giugno 2020, il Comitato tecnico scientifico ribadisce che la eventuale rivalutazione circa la possibilità di rendere non obbligatorio l’uso delle mascherine potrà essere valutata soltanto all’esito dell’analisi degli indici epidemiologici relativi alla diffusione del virus “Sars-cov-2” osservati nell’ultima settimana del mese di agosto p.v.
In relazione al metro di distanziamento previsto, è possibile indicare il valore in metri quadri dello spazio di occupazione di ciascun studente?
Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le “rime buccali”) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione. Come indicato nel Documento tecnico 28 maggio 2020 e nell’aggiornamento 22 giugno 2020, “il layout delle aule destinate alla didattica andrà rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro”; inoltre “va prestata la massima attenzione al layout della zona interattiva della cattedra prevedendo tra l’insegnante e il banco/i banchi uno spazio idoneo di almeno 2 metri”. Pertanto, nella definizione del layout resta imprescindibile la distanza di 1 metro lineare tra gli alunni e di 2 metri lineari tra il docente e l’alunno nella zona interattiva della cattedra. Per tale motivo non viene indicato un valore in metri quadri dello spazio di occupazione dello studente in quanto tale parametro adottato singolarmente, potrebbe non garantire il distanziamento minimo lineare essenziale sopra ricordato.
Quando uno studente o il personale scolastico dovesse presentare, all’interno della sede scolastica, dei sintomi riconducibili al virus “Covid-19”, quali sono le procedure da adottare? È possibile la predisposizione di un unico protocollo sanitario valido su tutto il territorio nazionale? Quale deve essere il ruolo della Asl, del pediatra e del medico di base in caso di individuazione di soggetti positivi?
Il Documento tecnico, nell’aggiornamento del 22 giugno u.s., alla Sezione “Misure di controllo territoriale” – di seguito riportata – ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico in coerenza con quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 – “Gestione di una persona sintomatica in azienda”). “Misure di controllo territoriale – In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da “Sars-Cov-2”, il Comitato tecnico scientifico sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di Prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a Scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di Prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’Autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno a tal proposito prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i Dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. Tale previsione sarà altresì utile per tutti i raccordi di competenza dell’Autorità sanitaria previsti dalla normativa vigente. Gli esercenti la potestà genitoriale in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.
È possibile attivare una collaborazione tra le istituzioni scolastiche e le Asl territorialmente competenti, prevedendo l’individuazione di un referente e/o di una struttura locale specificatamente dedicata, volta ad assistere e supportare le scuole nell’attuazione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio dal “Covid-19”?
ll Documento tecnico, nell’aggiornamento del 22 giugno 2020, ha già indicato – come specificato nella risposta precedente – nel contesto delle “Misure di controllo territoriale” l’opportunità di prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i Dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità. Pertanto, è già prevista l’attivazione della collaborazione citata nella domanda. Tale sistema di raccordo tra Sistema scolastico e Sistema sanitario nazionale è una misura innovativa di grande rilievo, soprattutto nel contesto emergenziale in atto, per supportare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei compiti assegnati per l’effettuazione di un anno scolastico in piena sicurezza. Tale Sistema di monitoraggio e di allerta precoce attivato sul territorio nazionale consentirà di individuare situazioni locali meritevoli di misure di contenimento della diffusione epidemica, che potranno interessare specifiche realtà scolastiche locali, a tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.
Si ritiene necessaria l’obbligatorietà della figura del Medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica?
Fermo restando quanto previsto dal Dlgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni – che prevede la sua applicazione a tutti i Settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio – nonché quanto previsto dalla specifica normativa ministeriale, nello specifico, per quanto concerne il quesito posto in tema dell’obbligatorietà della figura del Medico competente per la sorveglianza sanitaria ordinaria presso ogni sede scolastica, si rappresenta che tale obbligo di nomina del Medico competente è subordinato all’esito del processo di valutazione dei rischi che è specifica responsabilità del datore di lavoro. Pertanto, solo qualora la citata valutazione evidenzi la presenza di uno dei rischi “normati” dal Dlgs. n. 81/08 e s.m.i. e che prevedano l’obbligo di sorveglianza sanitaria, è necessario nominare il Medico competente. Va precisato che il contesto attuale emergenziale non introduce elementi di novità rispetto alla previsione di sorveglianza sanitaria ordinaria, mentre per quella definita come sorveglianza sanitaria “eccezionale”, si rimanda al quesito specifico successivo.
In merito alle operazioni di pulizia degli ambienti scolastici, tenuto conto che diversamente dagli esami di stato il numero dei presenti nelle Scuole sarà a settembre molto elevato, è possibile indicare le modalità e la periodicità con cui esse devono avvenire? Con particolare riferimento ai servizi igienici, è possibile specificare le modalità e la frequenza per lo svolgimento delle pulizie ed il numero minimo di bagni necessari in rapporto al numero totale degli studenti e del personale scolastico di ciascun Istituto?
Si riportano di seguito le indicazioni presenti nel Documento tecnico 28 maggio 2020, riguardanti le modalità e periodicità delle operazioni di pulizia: “le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’iss previste nella Circolare del Ministero della Salute ‘Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da Sars-cov-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento’ in particolare nella Sezione ‘Attività di sanificazione in ambiente chiuso’ di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto Iss Covid-19 n. 19/2020 – ‘Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza Covid-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020’. A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Qualora vengano usato prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. / servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto, dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici”. Si ravvisa l’opportunità di verificare la funzionalità ed efficienza dei servizi igienici, assicurandone eventuale ripristino prima dell’avvio dell’anno scolastico.
È possibile dettagliare i dispositivi di protezione che devono indossare le seguenti tipologie di lavoratori?
Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione di cui alle indicazioni dell’iss previste nel documento dell’8 maggio 2020 nella Sezione relativa a ‘Opzioni di sanificazione tutti i tipi di locali’ riportato in Allegato 1
Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute, denominata “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da Sars-cov-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”. In particolare, “bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (Dpi, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto”. Pertanto, la scelta del dispositivo è esclusivamente correlata allo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio.
Docenti/Ata nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da Covid-19
Per i Docenti/Ata, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno un metro e utilizzare la mascherina chirurgica.
Personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico.
Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la mascherina chirurgica.
Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte di personale amministrativo di “spray idroalcolico”, si rappresenta che in nessuno dei Documenti tecnici del Cts è stato previsto un tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non necessario.
Possono essere fornite indicazioni precise per la gestione dei laboratori tecnico pratici degli Istituti superiori, soprattutto per ciò che riguarda le misure di prevenzione del rischio da interferenze e da contagio tramite superfici?
Per la gestione dei laboratori tecnico-pratici degli Istituti superiori si rimanda al Documento di valutazione dei rischi, nonché all’ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, che ciascuna Istituzione scolastica dovrà integrare in collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ferme restando le indicazioni già fornite in altri contesti circa la pulizia e la disinfezione delle superfici da contatto quando le postazioni vengono utilizzate da utenti diversi.
Dovranno altresì essere assicurati adeguati ricambi d’aria.
È necessario predisporre delle misure di pulizia e igienizzazione specifiche presso ogni sede scolastica in occasione della riapertura di settembre?
In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della Scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della Scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Non sono necessarie misure ulteriori analogamente a quanto già previsto per l’effettuazione degli esami di stato dello scorso mese di giugno.
Chi cura il reperimento e la distribuzione di mascherine per il personale scolastico e per gli studenti in condizione di lavoratori (ad es. per attività di laboratorio)? Sarà cura del Dirigente scolastico o della Protezione civile? Analogamente, per quanto riguarda i banchi monoposto, chi ne cura il reperimento?
Fermo restando che tale domanda non ricade nelle specifiche competenze del Cts, si rappresenta che sulla base di specifiche informazioni ricevute nel corso di audizione del Commissario straordinario per l’emergenza, lo stesso curerà la fornitura di mascherine chirurgiche alle Scuole, sia per il personale scolastico che per gli studenti in condizioni di lavoratori. Inoltre, il Commissario straordinario per l’emergenza curerà l’acquisizione di banchi monoposto secondo il fabbisogno stimato dal Ministero dell’Istruzione.
È possibile chiarire le condizioni di utilizzo delle mascherine rispetto alla fascia di età dello studente? Con particolare riferimento agli alunni della Scuola dell’infanzia quali sono le indicazioni sulle modalità di inserimento e accompagnamento da parte dei genitori o di altre figure parentali?
Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Inoltre, in coerenza con quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 3 del Dpcm. 17 maggio 2020, “non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.” Va in ogni caso sottolineato, come già richiamato nei documenti tecnici, il ruolo degli esercenti della responsabilità genitoriale nel preparare e favorire un allenamento preventivo ai comportamenti responsabili degli studenti. La presenza di genitori o di altre figure parentali nella Scuola dell’infanzia dovrà essere limitata al minimo indispensabile. Sarà cura delle singole Scuole definire le modalità di inserimento e accompagnamento sulla base delle condizioni logistiche e organizzative specifiche di ciascuna realtà scolastica.
È possibile dettagliare maggiormente le modalità e le misure igienico-sanitarie da predisporre nell’ambito della ‘Refezione scolastica’ (anche nel caso di consumo del pasto in classe)?
Per il consumo del pasto in refettorio valgono le stesse misure di distanziamento fisico di almeno 1 metro già indicate per gli altri locali destinati alla didattica. Per il consumo del pasto in classe dovrà essere mantenuta la normale disposizione e distanziamento già previsti per le ore di didattica. Riguardo alle misure igienico sanitarie si rimanda alle misure già in essere per la refezione scolastica.
Per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza Scuola-lavoro) si pone un problema di responsabilità da parte della Scuola che invia gli studenti presso Aziende ed Enti. A quali regole devono attenersi questi ultimi soggetti?
Allo stato attuale tutte le aziende hanno l’obbligo di attuare quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020. È evidente che i raccordi tra la Scuola con le figure della prevenzione degli Enti ospitanti gli studenti e la garanzia dell’adeguata informazione agli stessi dovrà essere curata, anche nell’ottica del contesto emergenziale e dell’effettivo periodo di effettuazione.
Valgono comunque le regole dell’Ente ospitante.
Possono essere fornite indicazioni chiare sull’autorità medica competente a certificare la condizione di “fragilità” dei lavoratori?
La tutela dei “lavoratori fragili” si estrinseca attraverso la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del Dl. 19 maggio 2020 n. 34 (attualmente in corso di conversione in Legge), assicurata dal datore di lavoro ed effettuata dal “Medico competente” ove presente; in assenza del Medico competente, il datore di lavoro potrà nominarne uno ad hoc per il solo periodo emergenziale o rivolgersi ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri Medici del lavoro.