Il servizio è socio-sanitario e può essere assegnato a organismi no profit, mediante il modulo convenzionale regolato dal codice del terzo settore.
Il servizio di trasporto assistito di persone disabili verso centri diurni o strutture riabilitative è un servizio socio-sanitario e può essere affidato a organismi di volontariato, mediante il modulo convenzionale regolato dal codice del terzo settore. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5199/2020 ha chiarito la natura del servizio di trasporto dei soggetti con disabilità, precisando che la gestione dello stesso è affidabile mediante la procedura che porta alla stipulazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale, regolata dall’articolo 56 del Dlgs 117/2017. I giudici amministrativi hanno evidenziato anzitutto che il trasporto assistito di soggetti con disabilità dal domicilio ai centri diurni o agli istituti di cura e riabilitazione presenta carattere integrato socio-sanitario. Esso infatti si concretizza in una prestazione assistenziale diretta ad una particolare categoria di persone, affette da disabilità grave, impossibilitate all’utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, talvolta necessitanti di cure riabilitative, rispetto alle quali il servizio di trasporto funge da supporto alla prestazione più strettamente sanitaria, e talvolta, invece, necessitanti di assistenza nel trasporto per recarsi presso centri diurni socio-educativi, o presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale. L’affidamento di questi servizi può essere oggetto di una procedura indetta in base all’articolo 56 del codice del terzo settore, con il coinvolgimento degli organismi di volontariato, secondo le regole di imparzialità, pubblicità, trasparenza partecipazione e parità di trattamento definite dalla stessa disposizione. I giudici amministrativi hanno sintetizzano il percorso selettivo, che parte dall’avviso pubblico con il quale vengono invitate a manifestare interesse le associazioni di volontariato e di promozione sociale in possesso dell’iscrizione al registro nazionale (e in via transitoria iscritte nei registri regionali), in possesso dei requisiti di moralità previsti dall’articolo 80 del codice dei contratti, dal cui statuto si evinca chiaramente l’assenza di lucro e la democraticità della struttura, e ancora, in possesso di adeguata esperienza nel medesimo servizio, con la disponibilità dei mezzi tecnici descritti. L’affidamento avviene a seguito di selezione, sulla base del miglior punteggio riportato secondo criteri di valutazione predeterminati, e con attribuzione di punteggi predeterminati per ciascun criterio, dettagliatamente esposti nella lettera di invito. La particolare procedura è utilizzabile per l’affidamento del trasporto assistito di persone disabili, in quanto è un servizio sociale di interesse generale, (rientrando pertanto nello spazio operativo concesso dal codice del terzo settore) e non sanitario. La sentenza, infatti, chiarisce che il trasporto assistito di persone con grave disabilità assume i caratteri di prestazione socio-sanitaria, in cui i due profili assistenziale e sanitario sono strettamente integrati. Inoltre, la caratterizzazione assistenziale delle prestazioni è confermata. Il Consiglio di Stato ha rafforzato l’interpretazione relativa alla non onerosità (per le amministrazioni affidanti) di queste convenzioni, chiarendo che la previsione del solo rimborso spese e non la remunerazione di prestazioni svolte dal personale configurano pienamente questa caratteristica del rapporto. Da lasettimanagiuridica.it