LO SMART WORKING DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONE: NON DEVE COMPROMETTERE L’EFFICIENZA DEI SERVIZI

Lo smart working semplificato di cui all’art. 87 del d.l. 18/2020 è consentito fino al 31.12.2020 (art. 263, comma 1, primo periodo Dl 77/2020).

Esso, tuttavia, non può essere applicato in forma generalizzata a tutto il personale non addetto ad attività indifferibili ed urgenti (obbligato a rendere la prestazione in presenza) e non deve compromettere l’efficienza dei servizi.

L’art. 263 del d.l. 34/2020 ha, infatti, superato (prima con la deroga e a decorrere dal 15 settembre 2020 con l’abrogazione), la lett. a) del comma 1 dell’art. 87 che limitava la presenza negli uffici pubblici agli addetti alle sole attività indifferibili e urgenti.

Il principio espresso dal legislatore è, oggi, quello del rientro in servizio del personale in lavoro agile semplificato durante il lockdown in quanto non addetto ad attività indifferibili.

La legge prevede che siano i dirigenti ad organizzare tale rientro, garantendo che esso avvenga in piena sicurezza.

Da, un lato, sotto il profilo della corretta gestione del rischio da contagio, la Funzione pubblica ha stipulato con le OO.SS. un Protocollo-quadro datato 24 luglio 2020 che individua tutte le misure finalizzate ad assicurare condizioni si salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Dall’altro, il legislatore con il citato art. 263, ha disposto che i dirigenti debbano organizzare il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi puntando sulla flessibilità oraria, su soluzioni digitali (portali e accesso ai servizi on demand) e tramite sistemi di interlocuzione programmata e non in presenza con l’utenza. In questo quadro di misure si incastona il lavoro agile semplificato che è vigente fino a tutto il 31 dicembre 2020. La norma citata assegna l’obiettivo di mantenere in lavoro agile il 50% del personale impiegato nelle attività “che possono essere svolte in tale modalità”. Ecco il cambio di prospettiva; non più uno smart working generalizzato

per tutte le attività non indifferibili da rendere in presenza, ma uno smart working programmato e correlato ad attività che “in base alla dimensione organizzativa e funzionale” di ciascun ente possono essere rese in tale modalità, e purché – aggiunge ora la legge di conversione del decreto semplificazioni – ciò consenta di erogare i servizi “con regolarità, continuità, efficienza, nonché nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente”.

Come ha chiarito la circolare 3/2020 della Funzione pubblica è, dunque, necessario che i dirigenti aggiornino ed implementino la mappatura di quelle attività che possono essere svolte in modalità agile senza arrecare disfunzioni o ritardi, tenendo conto della situazione organizzativa. Solo subordinatamente a tale analitica attività ricognitiva, è possibile applicare il lavoro agile al 50% del personale addetto alle stesse.

E qui si pone l’ultimo step. Se il lavoro agile può essere applicato al 50% del personale ordinariamente impiegato nelle attività mappate che si attesta possano essere svolte in tale modalità senza arrecare inefficienze e ritardi, è evidente che occorre individuare criteri generali e trasparenti per individuare tale personale. Uno dei criteri può, certamente, essere la rotazione programmata; ma a mio avviso va tenuto conto dello stato complessivo di salute dei dipendenti, della situazione familiare, ecc…

da lasettimanagiuridiuca.it

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