SEMPLIFICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DAL VIVO

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di  spettacoli dal   vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8  e le ore 23, destinati ad un massimo di   1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto  per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui   rilascio  dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge oda atti amministrativi a  contenuto  generale,  è  sostituito  dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui  all’articolo  19 della legge 7 agosto 1990, n.  241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto (Articolo 38 bis D.L. 76/2020).  da interno.gov.it

Spettacoli dal vivo-Ministero-dellinterno-circolare-prot.11992-2020

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CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI IN FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

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