Blocco dei versamenti delle entrate locali, tributarie e extratributarie, della riscossione coattiva e delle azioni esecutive. Ancora una sospensione fino al prossimo 31 dicembre, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, per l’incasso e il recupero dei crediti degli enti locali. Non è sospesa invece l’attività di accertamento. Enti locali e concessionari, infatti, possono notificare gli avvisi di accertamento esecutivi.
L’ennesima proroga è stata disposta con un dl ad hoc (129/2020), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre scorso, non a caso denominato disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale. Dunque, ancora un blocco momentaneo dei pagamenti dei crediti degli enti locali. Si allunga da 222 a 299 giorni il periodo di sospensione, che va dall’8 marzo fino al 31 dicembre. L’articolo 1 del dl 129, che ha ampliato ulteriormente il termine previsto dall’articolo 68 del decreto «Cura Italia» (18/2020), differisce fino alla fine dell’anno il termine che era scaduto il 15 ottobre scorso e sospende i versamenti delle entrate locali, nonché le ingiunzioni e le azioni esecutive e cautelari per la loro riscossione coattiva. L’ultima proroga era stata concessa dall’articolo 99 del dl «Agosto» (104/2020). Con il nuovo intervento normativo il termine del 15 ottobre viene differito al 31 dicembre. Gli enti locali e i soggetti affidatari non possono attivare, medio tempore, procedure di recupero coattivo né adottare ingiunzioni o misure cautelari. Per il contribuente è prevista la sospensione dei versamenti fino alla fine dell’anno in corso. Ex lege, hanno tempo per provvedere al pagamento entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 gennaio 2021. Non subisce alcuna modifica e non è disposta alcuna proroga per l’attività di accertamento. Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi. Dall’8 marzo al 31 maggio sono stati bloccati solo i termini di decadenza delle attività di accertamento. I termini vengono spostati più avanti per tutto il periodo di sospensione. In questo senso si è espresso l’Ifel, con una nota dello scorso 22 giugno, con la quale ha preso posizione sull’applicabilità dell’articolo 157 del dl «Rilancio» (34/2020) agli atti degli enti locali. Per l’Istituto, che ha condiviso la tesi espressa dal dipartimento delle finanze del ministero dell’economia (risoluzione 6/2020), i comuni possono notificare gli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili. Il citato articolo 157 si applica ai tributi erariali e non è applicabile ai tributi comunali, come emerge dalla formulazione letterale della norma. Non è cambiato nulla al riguardo né con il decreto «Agosto» né con quest’ultimo decreto. In effetti, da quest’anno gli enti locali sono tenuti a emanare gli accertamenti esecutivi, che sono anche atti della riscossione coattiva. Questi provvedimenti amministrativi devono contenere l’intimazione di provvedere al pagamento entro il termine di 60 giorni dalla loro notifica, pena l’esecuzione forzata. Il debitore è tenuto a pagare anche gli oneri di riscossione, nonché le spese di notifica e esecutive. Le nuove regole si applicano sia ai tributi che alle entrate patrimoniali. Sono escluse solo le sanzioni previste dal Codice della strada. Va ricordato, poi, che nel momento in cui gli enti impositori potranno riprendere le attività di recupero forzoso dei loro crediti, lo faranno fruendo di maggiori poteri. L’articolo 17 bis del dl «Semplificazioni» (76/2020), in sede di conversione in legge (120/2020), per rafforzare ulteriormente l’attività di esecuzione forzata, ha riconosciuto agli enti locali, e ai concessionari da loro incaricati, il potere di accedere all’Anagrafe tributaria per acquisire dati e informazioni sui conti correnti dei soggetti debitori e sui rapporti che gli stessi intrattengono con banche, società di gestione del risparmio e con ogni altro operatore finanziario. da Italia Oggi, di Sergio Trovato