Con l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 venne disposta la sospensione dei termini per il versamento di somme derivanti da (tra l’altro): cartelle di pagamento; accertamenti esecutivi; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali; accertamenti esecutivi degli enti locali. La previsione sopra citata è stata modificata con il D.L. n. 34/2020 prima e con il D.L. n. 104/2020 poi. Vennero quindi al 15 ottobre 2020 i termini di sospensione dei versamenti delle somme di cui sopra.
Con il D.L. 20-10-2020 n. 129, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2020, n. 260), è prorogato al 31 dicembre 2020 il termine:
- di sospensione della notifica degli atti della riscossione;
- di decadenza dalla rateazione per il mancato pagamento di 10 rate invece che 5;
- di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.
Pertanto, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 31 gennaio 2021.
Sin qui, si tratta di doverose norme per tutelare i contribuenti, specie quelli che sono più colpiti dalla crisi, quali il comparto della ristorazione e dell’intrattenimento.
Importante esaminare il nuovo comma 4 bis dell’art. 68, oggetto di modifica da parte del DL129:
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi:
- a) il termine di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- b) anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e salvo quanto previsto dall’articolo 157, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Relativamente ai termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell’anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento, si applica quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
da passiamo.it