Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario il lavoratore che non si trovi nella condizione di malattia certificata svolge la propria attività in modalità agile. La disposizione, di grande impatto, è contenuta nell’articolo 4, comma 2, del Decreto ministeriale pubblicato il 28 ottobre scorso a firma del Ministro per la Pubblica amministrazione. Ove poi l’attività non si presti a essere resa da remoto, il lavoratore è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente il quale deve adottare ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell’attività anche attraverso mansioni diverse ricomprese nella medesima categoria o attraverso attività di formazione professionale.
Ecco il testo, estratto dal Decreto ministeriale, Art. 4, comma 2: “2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all’art. 21-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, è comunque tenuto a svolgere le attività assegnate dal dirigente ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5 dell’art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”.