Pubblichiamo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020 con cui sono definite le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale. È in vigore, in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 novembre 2020.
Il decreto stabilisce che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno scelto di non tenere la contabilità economico-patrimoniale devono allegare al rendiconto, una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’esercizio di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con le modalità semplificate definite dall’allegato A al decreto.
La deliberazione della giunta municipale concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale deve essere trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il Dl n. 124/2019 ha previsto per gli enti con meno di 5mila abitanti la facoltà dell’esonero dall’applicazione del principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’Allegato n. 4/3 al dlgs 118/11, prevedendo però l’obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente, con le modalità semplificate definite dal Decreto.
La compilazione del modello semplificato di stato patrimoniale ora pubblicato dal MEF è dunque l’unico adempimento richiesto ai Comuni fino a 5mila abitanti che decideranno di non tenere la contabilità economico-patrimoniale alla luce della nuova formulazione dell’art. 232 TUEL. da lentepubblica.it