Un Ente Comunale, infatti, aveva richiesto un chiarimento in merito alla nozione di ferie pregresse contenuta nell’articolo 87 del decreto-legge n. 18/2020 e se, in particolare, essa possa ricomprendere anche le ferie dell’anno corrente già maturate.
La risposta della Funzione Pubblica che pubblichiamo
L’articolo 87 richiamato rappresenta lo strumento cardine per regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici. E costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che – all’interno del citato decreto – affrontano istituti applicabili al personale pubblico.
L’obiettivo primario di tale disposizione è quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento. Questo in quanto, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Ferie pregresse Pubblico Impiego e Covid-19
A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, convertito poi, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il Dipartimento ha emanato la circolare esplicativa n. 2/2020. La Circolare vuole proprio fornire alle amministrazioni alcuni orientamenti applicativi generali in ordine all’impatto delle nuove disposizioni.
Nella stessa circolare, relativamente agli istituti che le amministrazioni possono utilizzare nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile, viene, tra l’altro, precisato il concetto di ferie pregresse. Concetto che comprende, oltre alle ferie del 2018 o precedenti, anche quelle ascrivibili all’annualità 2019 non ancora fruite.
Viene anche contestualmente premesso e chiarito che le amministrazioni assumono le decisioni del caso pur sempre
“nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali… ”,
in parte anche di rango civilistico, essendo ovviamente rimesse alla indiscussa autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione le scelte gestionali del caso concreto, all’esito delle valutazioni in ordine alle proprie motivate esigenze di servizio. Tenendo presente l’attuale contesto emergenziale che ha determinato l’adozione dell’intervento normativo.
L’emergenza non è in contrasto con la fruizione delle ferie
In termini più generali, l’emergenza in atto – ancorché nella sua portata straordinaria, imprevista ed imprevedibile, tanto per i lavoratori, quanto per i datori di lavoro – non appare contrastare con la ratio dell’istituto delle ferie, finalizzata a permettere al lavoratore la fruizione di un periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro, ancorché espletato nella modalità di lavoro agile.
Ciò posto appare legittimo – anche sulla scorta degli orientamenti resi nel tempo dall’ARAN (RAL_1424) – che siano le amministrazioni, nell’ambito dei propri poteri datoriali, anche di matrice civilistica (art. 2109 cc), a fare ricorso a tale istituto. Pianificando, specie in caso di inerzia del lavoratore, il periodo di fruizione delle ferie, tenuto conto delle esigenze organizzative e nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla contrattazione collettiva che, allo stato, non sembra essere suscettibile di interpretazioni in deroga.
da lentepubblica.it