Da quest’anno, eccezionalmente a causa Covid-19, occorre procedere a calcolare l’eventuale conguaglio dell’IMU 2020 entro il 28 febbraio 2021 (Dl 125/2020, vedi la scheda del Servizio Studi della Camera dei deputati).
Se le aliquote IMU non erano note entro il 16 novembre scorso è necessario effettuare nuovamente i conteggi: difatti, per effetto del comma 4-quinquies, art. 1 del D.L. n. 125 del 2020, gli ordinari termini del 14 ottobre entro cui inserire sul portale del MEF gli atti comunali deliberativi delle aliquote e del 28 ottobre entro cui renderli pubblici, sono stati rispettivamente differiti al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021. Il versamento del 16 dicembre, come si ricorderà, costituisce un secondo acconto dell’imposta anziché un saldo.
Nel caso in cui gli atti deliberativi siano stati pubblicati entro il 16 dicembre, ma dopo il 16 novembre 2020, il contribuente che non ha tenuto conto delle aliquote deliberate per il 2020 deve effettuare nuovamente i conguagli versando eventuali differenze a debito entro il 28 febbraio 2021, senza alcuna maggiorazione di sanzioni ed interessi (art. 1, comma 4-septies, D.L. n. 125/2020).