Aspettativa per i dipendenti. Svolgimento incarichi presso altri Enti: chiarimento del Dipartimento della Funzione Pubblica

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Pubblichiamo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 25780 del 16 aprile 2021, in risposta al quesito posto da un comune ed avente ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 110, comma 5, del TUEL.

In primo luogo, la formulazione del comma 5 dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha inteso delineare la disciplina applicabile ai dipendenti pubblici che assumono incarichi presso gli enti locali.

Infatti con questa disposizione è stato individuato per legge il regime giuridico che regola l’attivazione dei rapporti di lavoro di natura subordinata a tempo determinato con gli enti locali.

Ovviamente si aggiunge che il tutto è in armonia con la disciplina in materia:

  • sia di esclusività del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni
  • e sia di divieto di cumulo di impieghi pubblici di derivazione costituzionale.

Pertanto la previsione di questo istituto giuridico ad hoc è volta ad assicurare la compatibilità tra:

  • il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un ente locale
  • e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito ai sensi della medesima disposizione e dell’articolo 108.

Ma non esclude, tuttavia, che l’Ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutare ponderatamente se, in relazione al fabbisogno di personale necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suo accoglimento.

Dunque, in assenza di previsioni espresse sull’obbligatorietà della concessione dell’aspettativa in questione, deve quindi ritenersi che, nel dare applicazione al comma 5 dell’articolo 110, agli Enti non sia preclusa la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l’impossibilità di un suo accoglimento nell’ottica del perseguimento dell’interesse istituzionale e del buon funzionamento dell’amministrazione.

Pertanto, chiarisce la Funzione Pubblica, non sussiste alcun diritto soggettivo del dipendente al collocamento in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso enti locali.

Fonte: lentepubblica.it

Dipartimento Funzione Pubblica Parere aspettativa

 

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