Il comma 653 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa legge n. 147 del 2013, che può essere declinata anche in termini di tariffa corrispettiva ai sensi dell’art. 1, comma 668 della legge medesima.
Successivamente, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di calcolo e riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Più precisamente, con la deliberazione del 3 agosto 2021, n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2).
Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard di cui all’art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite.
Pertanto il Dipartimento delle Finanze rende disponibile, come di consueto, l’aggiornamento delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 – Anno 2022”, che pubblichiamo, per supportare gli enti locali che nel 2022 si misureranno con l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.
da lentepubblica.it